CHI E' LA SIRM

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ASSEMBLEE (clicca qui per conoscere l'evoluzione di alcune decisioni assembleari)

 

La Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale, è nata con l'intento di promuovere nel campo del Ritardo Mentale attività di ricerca scientifica, divulgazione e formazione. Fin dalla sua fondazione è stata accettata come "Sezione Speciale" nell'ambito della Società Italiana di Psichiatria.

Nel 2001 è stata riconfermata in tale carica.
Le caratteristiche e le finalità della società sono reperibili nel suo statuto che riportiamo integralmente di seguito.

S T A T U T O

Articolo 1
E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’associazione non riconosciuta "Società Italiana per il Ritardo Mentale S.I.R.M."
Articolo 2
L’associazione ha sede in Firenze, Via Gordigiani 58
Le riunioni degli organi dell’associazione potranno legalmente svolgersi anche presso altre sedi di privati, associazioni ed enti che lo consentano.
Articolo 3
L’associazione non ha scopo di lucro ed ha carattere apolitico ed apartitico ed in seno ad essa è vietata qualsiasi manifestazione di tale natura.
Articolo 4
La associazione ha scopo:
a) promuovere ed eseguire ricerche nel campo della diagnosi, prevenzione, trattamento, riabilitazione e abilitazione, nonché della Qualità della Vita nel ritardo mentale e in tutte le condizioni di disabilità intellettiva e fisica, in tutte le epoche della vita dell’individuo;
b) promuovere ed organizzare incontri scientifici e formativi riguardanti il Ritardo Mentale e tutte le condizioni affini;
c) promuovere ed organizzare progetti di ricerca e collaborazione con altri enti, Istituti, associazioni, Cooperative e quant’altro su progetti che riguardino la Disabilità ed il Ritardo Mentale;
d) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per medici, psicologi, operatori di vari livelli e familiari sulle tematiche inerenti il Ritardo Mentale e la Disabilità;
e) offrire attività di consulenza e supervisione a Enti, Istituti, associazioni, Cooperative e quanto altro, che ne facessero richiesta;
f) curare la preparazione e divulgazione di libri, articoli, opuscoli informativi e quanto altro inerenti il Ritardo Mentale e la Disabilità.
L’associazione si propone di perseguire le sopradette finalità per mezzo di conferenze, dibattiti, lezioni, gruppi di studio, mostre, manifestazioni ed altre iniziative culturali e scientifiche. Essa, non avendo fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle medesime.
Articolo 5
La durata dell’associazione è rinnovabile con delibera dell’assemblea dei soci.
L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali ed istituzionali. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 6
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative e dai contributi e/o sovvenzioni o oblazioni provenienti da enti e privati;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale, compreso quelle derivanti da eventuali attività commerciali poste in essere per sostenere le finalità dell’associazione.
Articolo 7
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il bilancio e/o rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Articolo 8
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. I soci si dividono in: FONDATORI che sono i promotori dell’associazione, intervenuti all’atto della costituzione della associazione; EFFETTIVI che sono coloro la cui domanda di ammissione verrà approvata dal Consiglio Direttivo; ONORARI che vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nel campo dell’arte, della cultura e delle attività pubbliche. Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota sociale che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I soci fondatori ed effettivi sono obbligati a pagare nei termini stabiliti e comunque non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio medesimo; tale quota o contributo associativo non è rivalutabile, né trasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. I soci manifestano la propria volontà ed esercitano i propri diritti, nel perseguimento degli scopi sociali, attraverso gli organi e con le modalità stabilite nel presente statuto. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e di modalità associative, volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; gli associati maggiori di età avranno diritto di voto, nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Articolo 9
Gli associati cessano di appartenere alla associazione:
per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato nei termini di cui all’art. 8. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento delle quote associative per almeno tre anni o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti o, quando ancora, siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il socio viene dichiarato decaduto ove si trovi nella condizione di interdetto, inabilitato, fallito non riabilitato ed in ogni caso qualora si trovi in situazione o abbia interessi contrastanti con quelli dalla associazione. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo.
Articolo 10
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
Articolo 11
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci Fondatori e Ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, facendo esibire regolare delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. L’assemblea è sovrana e delibera col principio del voto singolo di cui all’art. 2532 secondo comma del C.C. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. L’assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto economico e finanziario, delibera sull’indirizzo dell’attività sociale, a seguito di proposta formulata dal Consiglio Direttivo, delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua competenza. L’assemblea ordinaria viene convocata, obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dal Presidente dell’associazione per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. L’assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci non meno di otto giorni e non più di trenta giorni prima della data fissata e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’assemblea, oppure mediante affissione nell’Albo dell’Associazione. Nello stesso avviso verrà indicato, altresì, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione. In mancanza della formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata l’intera compagine associativa, siano intervenuti tutti gli Amministratori.
Articolo 12
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati fondatori ed effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione, sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti ed in quella in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto; lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Articolo 13
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi. Dura in carica tre anni, rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
Articolo 14
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori e ordinari. Dura in carica tre anni, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione, attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinarie e straordinaria ammnistrazione; redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, redige regolamenti, decide sui provvedimenti verso i soci, stabilisce l’ammontare annuo della quota associativa. Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un segretario.
Articolo 16
I titolari degli organi associativi decadono: per dimissioni; per revoca, quando non si esplicano più l’attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati. Le dimissioni e la revoca del Presidente dell’associazone comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni e la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Articolo 17
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, il libro degli aderenti all’associazione nonché il libro degli inventari.
Articolo 18
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In tale ipotesi l’assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
Articolo 19
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati. Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.
Articolo 20
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.